Bonus Arredi per giovani coppie – Legge di stabilità 2016 – Si ricorda che le giovani coppie, nel caso di acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

Di seguito, si illustrano i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame in merito al bonus mobili per giovani coppie.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.


Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione spetta in presenza dei seguenti requisiti che si considerano soddisfatti se presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione:

  •   essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni;per le coppie coniugate, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016, indipendentemente dalla durata del matrimonio. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni: tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione;
  • non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età; tale requisito è rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;
  • essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia; l’unità immobiliare può essere acquistata a titolo oneroso o gratuito; l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In tal caso, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia, cioè, dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016: l’acquisto può essere effettuato sia nell’anno 2016 che nel 2015. L’unità immobiliare deve essere destinata ad abitazione principale di entrambi, al massimo entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016.


Beni agevolabili

Possono accedere alla detrazione le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

L’acquisto può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti relativi alla definizione di abitazione principale.

Sono agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.

I suddetti mobili devono essere nuovi.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.


Ammontare della spesa detraibile

La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

L’acquisto può essere fatto, indifferentemente, da entrambi i componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni.

L’agevolazione non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici, a meno che i mobili acquistati siano destinati all’arredo di unità abitative diverse.

Adempimenti

Per fruire della suddetta detrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

Non è necessario che il bonifico sia quello predisposto da banche e Poste e soggetto a ritenuta, come avviene per le detrazioni di ristrutturazione edilizia; la circolare in esame estende tale semplificazione anche agli acquisti relativi al “bonus mobili” generico.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.